A partire dal 12 settembre 2022 dalle ore 15.00 è possibile per il settore autotrasporto presentare la domanda per usufruire del credito d’imposta che aiuterà a mitigare la crisi del caro-carburante agli autotrasportatori.
Nei giorni scorsi sul sito del ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili è stato pubblicato il decreto della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto per dare dettagli su come verranno gestiti i 496 milioni di euro destinati ad aiutare gli autotrasportatori durante questo periodo di difficoltà derivato dal sostanziale aumento del prezzo carburanti.
Quando e dove presentare la domanda per il credito d’imposta per caro carburante
Le domande devono essere presentate direttamente sul link della piattaforma on line che sarà attiva soltanto per 30 giorni, dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli: https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/
Come specificato dal decreto, il credito d’imposta è pari al 28% delle spese sostenute durante il primo trimestre del 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività̀ produttive.
In caso di esito negativo dell’istanza, potrà̀ essere ripresentata una nuova istanza sempre entro lo stesso termine prestabilito.
Credito d’imposta per caro carburante: autotrasportatori e altre agevolazioni
Tutte le aziende di autotrasporto che siano iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori e al REN (Registro Elettronico Nazionale) che utilizzano veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore possono beneficiare di questa iniziativa.
Si ricorda che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività̀ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per ulteriori dettagli, consulta il decreto direttamente.